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Formazione: Collaborazione organismi paritetici (09/09/2011)

Il Ministero del lavoro ha pubblicato la circolare n. 20 del 29 luglio 2011 con la quale offre alcuni chiarimenti riferiti alla previsione dell'art. 37, comma 12, del D.Lgs n. 81/2008, secondo la quale il datore di lavoro deve svolgere l'attivitą di formazione in materia di salute e sicurezza in collaborazione con gli organismi paritetici.

Con la circolare il Ministero intende chiarire, pił in particolare, quali sono i requisiti che devono contraddistinguere gli organismi paritetici.
Due i parametri evidenziati: la definizione di organismo paritetico (articolo 2 del D.Lgs n. 276/2003 e articolo 2 del D.Lgs n. 81/2008) e le condizioni ulteriori fissate dalla legge (art. 37, comma 12, D.Lgs n. 81/2008).

In primo luogo, il Ministero precisa che gli organismi paritetici, in coerenza con la definizione di legge, devono essere costituiti "a iniziativa di una o pił associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente pił rappresentative" nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento.
A questo fine, la circolare riferisce il concetto della rappresentativitą ai consolidati principi giurisprudenziali in materia (stipula dei contratti collettivi e grado di rappresentativitą, individuato in base ai criteri di diffusione settoriale e territoriale e di gestione dei conflitti di lavoro).

In secondo luogo, la nota precisa gli ulteriori requisiti indicati nell'art. 37 del D.Lgs n. 81/2008: l'organismo paritetico deve operare nel settore di riferimento e non in diverso settore e deve essere presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.
Opportunamente viene chiarito che i due requisiti (settoriale e territoriale) devono sussistere congiuntamente.

Il Ministero, quindi, raccomanda - al fine del pieno rispetto della legge - che il datore di lavoro richieda la collaborazione "unicamente agli organismi, costituiti da una o pił associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pił rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, sempre che sussistano gli ulteriori elementi - che devono essere entrambi presenti - individuati ex lege (articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008)".

Gli stessi criteri di valutazione si impongono nell'identificare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici legittimati a svolgere le attivitą di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 10 del D.Lgs n. 81/2008).


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Chiusura uffici per Ferie estive 2011 (29/07/2011)

La S.F.S. Massa Carrara comunica ai suoi iscritti ed utenti che gli uffici chiuderanno durante il periodo estivo 2011 dal 6 agosto fino al 21 agosto compresi.
La S.F.S. augura buone ferie a tutti e soprattutto buon rientro.

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